Registrazione degli atti di morte
1Fatto giuridico
Con la morte viene meno la capacità giuridica. Conseguentemente i diritti di cui il defunto era titolare si trasmettono mortis causa ad altri soggetti oppure si estinguono.
Con la morte, si estinguono anche gli status del soggetto, e questo spiega l’importanza che detto fatto giuridico riveste per il sistema dei registri dello stato civile, nei quali gli status medesimi debbono trovare pubblicità.
2Gli adempimenti
In caso di morte di una persona, si rendono necessari numerosi adempimenti, solo alcuni dei quali concernono il Regolamento dello stato civile.
Si parla di un complesso procedimento suddivisibile in quattro fasi:
1. la formazione dell’atto di morte;
2. l’autorizzazione al seppellimento (inumazione, tumulazione o cremazione), insieme al primo di competenza dell’ufficiale dello stato civile;
3. l’autorizzazione al trasporto del defunto, di competenza del dirigente;
4. l’ingresso del cadavere al cimitero.
3L’atto di morte: diverse ipotesi
L’atto di morte è redatto dall’ufficiale dello stato civile a seguito di dichiarazioni, avvisi, notizie e denunce resi da altri soggetti, ma non mancano ipotesi particolari, come, per esempio, quella della morte in viaggio marittimo, in cui l’atto di morte viene formato dal comandante, ai sensi dell’art. 203 del codice di navigazione. Ancora più particolare è l’ipotesi della morte di una o più persone senza che sia possibile rinvenire o riconoscere i cadaveri, nel qual caso l’atto viene formato sulla base di un decreto emesso dal tribunale.
L’ufficiale dello stato civile non è soltanto chiamato a redigere l’atto di morte e relativo permesso di seppellimento, ma anche a rilasciare l’autorizzazione al trasporto di salme e cadaveri, alla cremazione, alla dispersione delle ceneri, all’affidamento dell’urna cineraria; competenze attualmente riservate al dirigente.
4I compiti dell’ufficiale dello stato civile
I compiti di accertamento si riferiscono non solo all’evento morte in sé, ma anche alle circostanze ad esso relative (basti pensare a quanto previsto nell’art. 76 circa l’obbligo di denuncia di eventuali indizi di morte dipendente da reato).
Le finalità sono varie: quella di garantire che inumazione, tumulazione o cremazione dei cadaveri avvengano dopo l’effettivo decesso; quella di polizia mortuaria, relativa all’adozione delle necessarie cautele igieniche e sanitarie; quella di facilitazione dell’accertamento di reati e dell’esercizio dell’azione penale.
Il titolo IX del D.P.R. 396/2000 tratta della registrazione degli atti di morte.
In via transitoria nei registri di morte si continueranno a registrare ed annotare tutti gli atti previsti dagli artt. 71 a 83 del citato decreto.
Dal combinato esame del decreto richiamato con il D.M. del 27 febbraio 2001, si ricava il quadro completo per la registrazione degli atti di morte.
L’art. 18 del d.m. 27 febbraio 2001 ha previsto:
• nella parte prima si iscrivono gli atti di morte di cui all’art. 71, comma 1, lett. a) del D.P.R.
• nella serie A della parte seconda si trascrivono gli atti di morte avvenuta fuori del luogo di residenza del defunto.
• Nella serie B della parte seconda si iscrivono gli atti di morte di cui all’art.71, comma 1, lett. da b) a d) del D.P.R.
• nella serie C della parte seconda si trascrivono gli atti di cui all’art. 71, comma 2, del D.P.R.
5Decesso a domicilio
La dichiarazione di morte è fatta all’ufficiale dello stato civile del luogo dove questa è avvenuta o, nel caso in cui tale luogo si ignori, del luogo dove il cadavere è stato deposto.
La dichiarazione deve essere fatta da uno dei congiunti o da persona convivente con il defunto o da un loro delegato o, in mancanza, da persona informata del decesso.
Dichiarazione di morte
1Principi fondamentali
I principi fondamentali a cui si deve attenere l’ufficiale dello stato civile per la formazione dell’atto di morte e per le incombenze collaterali sono contenuti:
1. nel D.P.R. n. 396/2000, Regolamento dello stato civile;
2. nel D.P.R. n. 285/1990, Regolamento nazionale di polizia mortuaria
3. nella Circolare del Ministero della Sanità (ora della Salute) n. 24 del 24 giugno 1993
4. negli artt. dal 58 al 68 c.c., dichiarazione morte presunta
2Registrazione
Per quanto riguarda la registrazione degli atti di morte e fino alla data in cui gli archivi previsti dall’art. 10 del nuovo Regolamento non diventeranno operativi gli atti di morte continueranno ad essere iscritti o trascritti nei registri già in uso e secondo le disposizioni contenute nel decreto del Ministero dell’Interno del 27 febbraio 2001.
3Articolo 71
1. nella parte 1^ si iscrivono gli atti di morte su dichiarazione fatta direttamente all’ufficiale dello stato civile
2. nella parte 2^ serie A si trascrivono gli atti della morte avvenuta fuori del comune di residenza
3. nella parte 2^ serie B si iscrivono gli atti di morte previsti dall’art. 71, comma I^, tra lett. b) e d)
4. nella parte 2^ serie C si trascrivono gli atti di cui all’art. 71, comma 2.
4Articolo 72
Senza particolari differenze rispetto al passato, l’art. 72 del nuovo Regolamento dello stato civile prevede due ipotesi di dichiarazione di morte:
1. quella relativa al decesso avvenuto nel domicilio del defunto
2. quella avvenuta in ospedale, casa di cura o di riposo, collegio, istituto, stabilimento qualsiasi.
Nell’uno e nell’altro caso è previsto un termine di ventiquattro ore.
5Decesso in ospedale, collegio, istituto.
Nel caso di morte in ospedale, casa di cura o di riposo, collegio, istituto o qualsiasi altro stabilimento, il direttore o chi ne è stato delegato dall’amministrazione deve trasmettere «avviso» della morte, sempre nel termine di 24 ore, all’ufficiale dello stato civile, con le indicazioni stabilite nell’art. 73, necessarie per formare l’atto di morte.
Il direttore dell’istituto pubblico deve inviare all’ufficiale dello stato civile la scheda ISTAT ed il certificato necroscopico.
Negli ospedali la funzione di medico necroscopo è svolta dal direttore sanitario o da un medico da lui delegato, come previsto dall’art. 4, commi 1 e 2, del D.P.R. 285/1990, Regolamento di polizia mortuaria.
6Contenuto dell’atto di morte
Il contenuto dell’atto di morte è precisato nell’art. 73 del nuovo Regolamento.
L’atto di morte che viene redatto su dichiarazione di parte viene iscritto nella P.1^
L’atto di morte che viene redatto su avviso del direttore viene iscritto nella P. 2^ S.B.
(art. 71 D.P.R. 396/2000 e art. 18 Decreto Min. Int. Del 27 febbraio 2001)
7Intervento Autorità Giudiziaria
L’Ufficiale dello stato civile che rilevi qualche indizio di morte dipendente da reato, o ne abbia comunque conoscenza, deve farne immediata denuncia al Procuratore della Repubblica.
L’Autorità Giudiziaria rilascerà un processo verbale sugli accertamenti eseguiti e l’ordine al seppellimento , detto anche semplicemente nulla osta, ai sensi dell’art. 116 delle norme di attuazione del c.p.p.
8Dichiarazione e scheda ISTAT
Chiunque si presenti per dichiarare la morte di una persona, deve essere munito della scheda ISTAT, contenente la causa di morte, rilasciata dal medico che ha assistito la persona ora defunta.
• medico curante
• medico necroscopo, in assenza di assistenza
• medico incaricato di autopsia.
La dichiarazione di morte prescinde dalla presentazione della scheda ISTAT.
La presentazione della scheda in questione si rende utile in quanto da essa è possibile desumere indizi di causa violenta del decesso e quindi poter fare immediata denuncia al Procuratore della Repubblica a norma dell’art. 76 del D.P.R. 396/2000.
Nessuna norma, comunque, prescrive che per la formazione dell’atto di morte occorra la denunzia della causa di morte.
Sepoltura
1Art. 74, c. 1 e 2 del D.P.R. 396/2000.
Art. 74, c. 1 e 2 del D.P.R. 396/2000.
L’ufficiale dello stato civile non può rilasciare autorizzazione al seppellimento
• se la salma non è stata oggetto di visita del medico necroscopo (non prima di 15 ore dal decesso)
• deve attenersi al referto del medico necroscopo soprattutto per il termine di 24 o 48
Salvo le eccezioni di cui agli artt. 8, 9 e 10 del Regolamento di polizia mortuaria.
2Seppellimento senza autorizzazione
Art.75. Seppellimento senza autorizzazione.
Chiunque ne ha notizia deve riferire al Procuratore della Repubblica, il quale ne dà notizia all’ufficiale dello stato civile.
Nel caso in cui non sia stato ancora redatto l’atto di morte, su istanza di persona interessata o del Procuratore della Repubblica, il Tribunale emana un decreto in forza del quale e utilizzando gli elementi dello stesso decreto l’ufficiale dello stato civile redigerà l’atto di morte nella parte II^ serie B (Ministero dell’Interno, Circolare MIACEL 11 luglio 2001, n. 9).
3Irreperibilità o irriconoscibilità di cadavere
Art. 78. Irreperibilità o irriconoscibilità di cadavere.
Il Procuratore della Repubblica dà avvio alla procedura che il Tribunale competente deve porre in atto emanando un decreto da trasmettere all’ufficiale dello stato civile, sulla base del quale sarà possibile formare l’atto di morte.
Il Ministero dell’Interno, con Circolare MIACEL n. 9/2002, ha suggerito di utilizzare il registro della parte II^ serie B dei decessi, con i dovuti aggiustamenti.
4Morte in viaggio marittimo o aereo
Art. 79. Morte in viaggio marittimo o aereo
Nel caso di decesso durante un viaggio marittimo o aereo, competente a trascrivere gli atti e i processi verbali relativi, formati dal comandante o altra Autorità, è l’ufficiale dello stato civile di primo approdo.
Nel caso di naufragio della nave o di perdita dell’aeromobile, competente alla trascrizione sarà l’ufficiale dello stato civile del luogo in cui i processi verbali di scomparsa vengono formati.
Se tale luogo trovasi in Paese estero, le autorità diplomatiche o consolari devono trasmettere copia degli atti formati o acquisiti all’u.s.c. competente.
5Morte in viaggio per ferrovia
Art. 80. Morte in viaggio per ferrovia
Il capo del convoglio redige processo verbale e lo consegna al capo della stazione nella quale si effettua la prima fermata del convoglio; il capo della stazione lo trasmette all’ufficiale dello stato civile del luogo, competente per la sua trascrizione.
6Caso di morte presunta
L’istituto della morte presunta trova applicazione quando non è possibile l’accertamento diretto o indiretto richiesto per la compilazione dell’atto di morte.
Anche la dichiarazione di morte presunta costituisce tuttavia un accertamento de decesso. Tale accertamento si distingue in quanto proviene dall’autorità giudiziaria e in quanto è fondato su una presunzione legale connessa al decorso del tempo della scomparsa. (Bianca)
7Caso di morte presunta Art. dal 58 al 68
Gli artt. dal 58 al 68 del c.c. trattano della dichiarazione di morte presunta.
A richiesta di chi vi ha interesse, Il Tribunale emette sentenza di dichiarazione di morte presunta.
Il codice dispone che la sentenza viene emanata decorsi 10 anni dalla data a cui risale l’ultima notizia dell’assente.
Tale sentenza può essere pronunciata anche se non è stata preceduta da una sentenza dichiarativa di assenza emanata ai sensi dell’art. 49 del c.c.
8Caso di morte presunta Art. 71
L’art. 71, comma 2, del Regolamento non prevede la trascrizione della sentenza che dichiara la morte presunta di una persona.
L’art. 49, lett. j), stabilisce che detta sentenza deve essere annotata sull’atto di nascita.
«Si ritiene, per necessità logica e nonostante il silenzio della legge, che l’annotazione di tali sentenze deve essere preceduta dalla trascrizione per riassunto, della sentenza di dichiarazione della morte presunta». (Circolare MIACEL 2/2001)
Si osserva che la richiesta di trascrizione/annotazione spetta a chi ha presentato il ricorso per ottenere la sentenza. Chi ne ha titolo e vi provvede deve presentare la copia autentica della sentenza, munita della certificazione attestante il passaggio in giudicato.
La parte legittimata a richiedere la trascrizione/annotazione deve provvedervi in una delle forme dell'art. 12, comma 11 del Regolamento o avvalendosi dell'istituto dell'art. 12, comma 7, del Regolamento.
Su eventuali vizi: l‘ufficiale dello stato civile deve limitarsi ad acquisire la copia autentica della sentenza, munita dell'attestazione concernente il passaggio in giudicato.
Trasporto
1Trasporto della salma
Il trasporto di salma, di resti umani o di ossa umane, salvo speciali disposizioni dei regolamenti comunali, è disciplinato dalle disposizioni contenute nel D.P.R. 285/1990, Capo IV, artt. 16-36.
In relazione alla necessità o meno di rilasciare autorizzazione al trasporto entro l’ambito del Comune si registrano divergenze interpretative dell’art. 24.
Anche a livello di prassi, non vi è unanimità di opinioni e di comportamento.
2Trasporto fuori del comune
Il trasporto di una salma fuori del comune è autorizzato dal Sindaco (ora Dirigente ai sensi dell’art. 107 e 109 del d.lgs. n.267/2000) e comunicato al Sindaco del Comune in cui deve avvenire il seppellimento.
Qualora sia richiesta la sosta della salma in altri comuni intermedi per il tributo di speciali onoranze, il decreto dovrà essere comunicato anche a questi.(art. 24)
L’incaricato del trasporto deve essere munito dell’autorizzazione. (art. 23)
3Autorizzazione
L’autorizzazione dirigenziale che è atto amministrativo, deve essere preceduta da nulla osta del medico del servizio di igiene e sanità pubblica, anche se la persona è deceduta per causa violenta e sia intervenuta Autorità Giudiziaria.
Per il trasporto di ceneri o di resti mortali non è prevista alcuna misura igienica, ma solo il decreto del Dirigente comunale.
4Onerosità
Ai sensi degli artt. 3 e 4, Tariffa, parte I^, del D.P.R. 642/1972 e s.m., le autorizzazioni rilasciate ai sensi degli artt. 23,24,27,29 del D.P.R. 285/1990 e le relative richieste, sono assoggettabili ad imposta di bollo fin dall’origine.
Il nulla osta allegato alla domanda di autorizzazione, rilasciato dalle autorità sanitarie circa l’osservanza delle prescrizioni igienico-sanitarie, rientra nella previsione esentativa di cui all’art. 16 della Tabella B allegata al D.P.R. 642/1972 e s.m.
5Trasporto resti mortali
Artt. 82 e seguenti D.P.R. 285/1990.
Vengono osservate le disposizioni contenute nel D.P.R. 254/2003 e nella Risoluzione del Ministero della Salute del 23 marzo 2004.
Il trasporto ad altro comune può essere effettuate con qualsiasi mezzo anche con vettura privata, previa autorizzazione.
Per il trasporto dentro il cimitero è sufficiente l’uso di contenitori di materiale biodegradabile.
DPR. N. 254/2003
Art. 3.1. Si definiscono:
b) resti mortali: gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi risultanti dalla incompleta scheletrizzazione di un cadavere per effetto di mummificazione, saponificazione, corificazione, decorso il periodo di ordinaria inumazione o tumulazione, pari, rispettivamente, a 10 e 20 anni.
3.5. Per la sepoltura in cimitero o la cremazione di resti mortali, le autorizzazioni al trasporto, inumazione, tumulazione o cremazione sono rilasciate dal competente ufficio del comune in cui sono esumati o estumulati.
6Trasporto salma per o dall’estero
Il Ministero dell’Interno con circolare n. 4/2003 ha precisato che sono «implicitamente abrogate le disposizioni relative alle attribuzioni in materia esercitate dal Prefetto, per fargli subentrare negli stessi compiti il Sindaco».
Sarà il Dirigente o il responsabile del procedimento a sottoscrivere i documenti necessari.
Per il rilascio del «passaporto mortuario saranno osservate le disposizioni contenute negli artt. da 26 a 30 del D.P.R. 285/1990 e nella Circolare Ministero della Sanità n.24/1993 al par. 8.
7Estradizione verso Paesi aderenti alla Convenzione di Berlino
L’interessato dovrà presentare domanda al Sindaco del comune di decesso corredata di:
a) estratto di morte;
b) certificato del sanitario (artt. 18, 25, 30, 32 del D.P.R. 285/90;
c) autorizzazione al seppellimento.
Del rilascio del passaporto mortuario viene data informazione al Prefetto della provincia di frontiera (art. 29, c. 3, del D.P.R. 285/90).
8Estradizione di salme per Paesi non aderenti alla Convenzione di Berlino
Richiesta dell’interessato corredata di:
a) nulla osta dell’Autorità consolare straniera;
b) estratto dell’atto di morte;
c) certificato del sanitario;
d) autorizzazione alla sepoltura
e) eventuali documenti prescritti dal Ministero Salute.
Del rilascio dell’autorizzazione informare il Prefetto della provincia di frontiera.
9Introduzione di salme da Paesi aderenti alla Convenzione di Berlino
Sarà l’Autorità straniera competente a rilasciare il passaporto mortuario sulla base della documentazione che viene richiesta in quello Stato.
La salma potrà transitare in Italia fino al comune di destinazione.
Per la sepoltura della salma verrà accertato il diritto ad essere ricevuta nel cimitero.
10Introduzione da Paesi non aderenti alla Convenzione di Berlino
Richiesta dell’interessato all’Autorità consolare italiana all’estero corredata da:
a) nulla osta autorità sanitaria straniera;
b) eventuali documenti richiesti dal Min. Salute;
c) estratto di morte;
d) autorizzazione al seppellimento;
e) certificato causa di morte.
Il Dirigente, ricevuta la documentazione dall’Autorità consolare italiana all’estero, rilascia nulla osta cui seguirà autorizzazione dall’autorità consolare.
11Estradizione-Introduzione Precisazioni
Per le estradizioni sia la domanda che il passaporto mortuario o l’autorizzazione sono soggette all’imposta di bollo fin dall’origine, secondo le previsioni del D.P.R. 642/1972 e del D.M. delle Finanze 20 agosto 1992.
I documenti da e per l’estero devono essere, a cura degli interessati, legalizzati ai sensi dell’art. 33 del D.P.R. 445/2000, fatte salve le esenzioni o sostituzioni con l’Apostille.
Va accertata l’esistenza del diritto alla sepoltura nel cimitero italiano.
La Convenzione non si applica al trasporto delle ceneri e dei resti mortali mineralizzati (Circolare Min. Sanità n. 24/1993 par. 8).
E’ sufficiente autorizzazione del Dirigente, in lingua italiana e in lingua francese, previo nulla osta dell’Autorità consolare in Italia del Paese di destinazione.
Il trasporto dell’urna o della cassetta dei resti non è soggetta ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per trasporto salme.
Cremazione
1Articolo 79 del D.P.R. 285/1990
1. La cremazione di ciascun cadavere deve essere autorizzata dal sindaco sulla base della volontà testamentaria espressa in tal senso dal defunto.
In mancanza disposizione testamentaria, la volontà deve essere manifestata dal coniuge e, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi.
2. La volontà del coniuge o dei parenti deve risultare da atto scritto con sottoscrizione autenticata da notaio o dai pubblici ufficiali abilitati ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.
3. Per coloro, i quali, al momento della morte risultino iscritti ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera scritta e datata, sottoscritta dall'associato di proprio pugno o, se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti la volontà di essere cremato. La dichiarazione deve essere convalidata dal presidente dell'associazione.
4. L'autorizzazione di cui al comma 1 non può essere concessa se la richiesta non sia corredata da certificato in carta libera redatto dal medico curante o dal medico necroscopo, con firma autenticata dal coordinatore sanitario, dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato.
5. In caso di morte improvvisa o sospetta occorre la presentazione del nulla osta dell'autorità giudiziaria.
2Autorizzazione alla cremazione
Art. 3 a) l'autorizzazione alla cremazione spetta all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso, che la rilascia acquisito un certificato in carta libera del medico necroscopo dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato ovvero, in caso di morte improvvisa o sospetta segnalata all'autorità giudiziaria, il nulla osta della stessa autorità giudiziaria, recante specifica indicazione che il cadavere può essere cremato;
b) l'autorizzazione alla cremazione è concessa nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari attraverso una delle seguenti modalità:
1) la disposizione testamentaria del defunto, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria stessa;
2) l'iscrizione, certificata dal rappresentante legale, ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto fatta in data successiva a quella dell'iscrizione all'associazione. L'iscrizione alle associazioni di cui al presente numero vale anche contro il parere dei familiari;
3) in mancanza della disposizione testamentaria, o di qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto, la volontà del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi, manifestata all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso o di residenza.
Nel caso in cui la volontà sia stata manifestata all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso, questi inoltra immediatamente il relativo processo verbale all'ufficiale dello stato civile del comune di ultima residenza del defunto;
4) la volontà manifestata dai legali rappresentanti per i minori e per le persone interdette
3Dispersione delle ceneri
d) la dispersione delle ceneri è eseguita dal coniuge o da altro familiare avente diritto, dall'esecutore testamentario o dal rappresentante legale dell'associazione di cui alla lettera b), numero 2), cui il defunto risultava iscritto o, in mancanza, dal personale autorizzato dal comune;
e) fermo restando l'obbligo di sigillare l'urna, le modalità di conservazione delle ceneri devono consentire l'identificazione dei dati anagrafici del defunto e sono disciplinate prevedendo, nel rispetto della volontà espressa dal defunto, alternativamente, la tumulazione, l'interramento o l'affidamento ai familiari;
f) il trasporto delle urne contenenti le ceneri non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto delle salme, salvo diversa indicazione dell'autorità sanitaria;
g) l'ufficiale dello stato civile, previo assenso dei soggetti di cui alla lettera b), numero 3), o, in caso di loro irreperibilità, dopo trenta giorni dalla pubblicazione nell'albo pretorio del comune di uno specifico avviso, autorizza la cremazione delle salme inumate da almeno dieci anni e delle salme tumulate da almeno venti anni;
